Art. 3.
(Iscrizione all'albo).

      1. L'iscrizione all'albo è deliberata da apposite commissioni che decidono sulla base dei requisiti stabiliti dall'articolo 1. Le predette commissioni sono nominate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, e sono istituite presso le sedi delle corti d'appello.
      2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte dal presidente della corte d'appello presso la quale la commissione è istituita, da un professore ordinario di medicina legale e assicurativa, da un presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri scelto fra i presidenti degli ordini aventi sede nel distretto della medesima corte d'appello, nonché da un avvocato cassazionista.